Nelle scorse settimane Tik Tok ha informato i propri utenti che, a partire dal 13 luglio, le persone maggiori di 18 anni sarebbero state raggiunte da pubblicità “personalizzata” basata sulla profilazione dei comportamenti degli utenti tenuti nella navigazione su TikTok, modificando la sua privacy policy e prevedendo come base giuridica per questo trattamento dei dati non più il consenso degli interessati, ma il “legittime interesse” del Titolare e dei suoi partner.

Il garante, che ha prontamente avviato una procedura di istruttoria sulla questione, analizzando le informazioni fornite da Tik Tok, ha ritenuto la base giuridica utilizzata per tale trattamento incompatibile con la direttiva europea 2002/58, la cosiddetta direttiva “ePrivacy”, e con l’art. 122 del Codice in materia di protezione dei dati personali (che ne dà attuazione), secondo cui il trattamento in questione debba essere basato esclusivamente sul consenso degli interessati.

Oltre alla base giuridica inadeguata, il Garante ha messo in luce un altro aspetto preoccupante che riguarda l’utilizzo di Tik Tok dei minori iscritti alla piattaforma. Le attuali difficoltà mostrate nell’accertare l’età minima per l’accesso alla piattaforma non consentono infatti di escludere il rischio che la pubblicità “personalizzata” basata sul legittimo interesse raggiunga i giovanissimi proponendo contenuti non appropriati.

In seguito all’avvertimento del Garante, che aveva avvisato la società delle possibili conseguenze anche di carattere sanzionatorio a cui sarebbe andata incontro la società continuando il trattamento basato su una base giuridica non idonea, Tik Tok ha sospeso la modifica della privacy policy ed il passaggio al legittimo interesse come base giuridica per la pubblicità “personalizzata”.

L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, preso atto della decisione responsabile del social network, si è dichiarata aperta a un dialogo finalizzato alla ricerca del bilanciamento tra interessi economici e diritti degli utenti.

 

Valentina Iacuitto